La Corte di Giustizia Ue: le Direttive vigenti non ostano all’identificazione di un pirata tramite indirizzo Ip

Con una recentissima sentenza (resa nella causa C-461/10 – Bonnier Audio Ab / v Perfect Communication Sweden Ab, disponibile all’indirizzo http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=?docid=121743&doclang=IT&mode=req&cid=1153798), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato una importante questione di diritto, in tema di pirateria: la possibilità o meno, per le normative degli Stati Membri, di attribuire ai giudici nazionali specifici poteri di ingiunzione nei confronti degli operatori di rete, per rendere possibile il rilascio dei dati identificativi dell’utente che distribuisce illegalmente contenuti attraverso un certo indirizzo Ip.
La controversia da cui promana il caso comunitario vedeva coinvolte una “collecting society” (la Bonnier Audio), che aveva richiesto al proprio giudice nazionale di conoscere l’identità del soggetto che diffondeva via Ftp tramite un certo indirizzo Ip, copie illegali di propri audiolibri, e l’internet provider (la Perfect Communication Sweden) che forniva connettività al presunto pirata.
La Perfect Communication Sweden, che di fatto aveva assegnato l’indirizzo Ip contestato al presunto pirata, opponeva la riservatezza del contenuto delle comunicazioni del proprio cliente, e si trincerava dietro una supposta illegittimità della normativa nazionale che attribuiva al giudice il potere di ingiungere la “disclosure” dei dati personali del presunto pirata.
L’ingiunzione, concessa dal Tribunale di primo grado, veniva impugnata presso la Corte d’Appello di Svea, che sollevava questione pregiudiziale comunitaria in merito alle deduzioni dell’internet provider.
Nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia compie una accurata ricognizione della normativa contenuta nelle Direttive Comunitarie in materia di diritto d’autore, privacy e telecomunicazioni, evidenziando le molte tutele, strumenti e scopi delle stesse, e giungendo infine alla considerazione che nulla, nel testo delle stesse, sembra ostare al riconoscimento di un tale potere alla magistratura di uno Stato Membro, e che anzi le Direttive stesse hanno sinora curato di lasciare spazio di azione agli Stati Membri in proposito, così da offrire ogni maggior grado di tutela ai soggetti coinvolti, nel bilanciamento degli interessi che vengono in contatto.
Seguiremo dunque con attenzione gli sviluppi e gli effetti che questa sentenza potrà avere in ambito europeo, ma riteniamo qui anzitutto opportuno evidenziare come la sentenza modifichi il precedente orientamento comunitario, espresso nel caso “Promusicae”, che aveva ritenuto necessario, nel bilanciamento degli interessi, attribuire carattere di prevalenza al diritto alla privacy sulla tutela giudiziale del diritto d’autore, e sostanzialmente consenta per la prima volta espressamente l’attribuzione a livello nazionale di poteri di ingiunzioni di “disclosure”, quale quella richiesta alla magistratura svedese.

( a cura della Redazione di Italiaudiovisiva – G. ) 27 novembre 2012

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